E’ senza dubbio provvedimento di particolare importanza nel nuovo
quadro di evoluzione del pubblico impiego la legge n.148 del 14
settembre 2011 (di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n.138
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), incidendo su materie di particolare interesse nel mondo del
lavoro. L’art.1 c.3 esprime la preoccupazione del legislatore in
riferimento al tema della riduzione della spesa pubblica: a tal
proposito la disposizione che obbliga in primis le pubbliche
amministrazioni, sia per dirigenti che per personale non dirigente, ad
apportare, previa rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore
al 10 % ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca. Tale obiettivo imposto dalla norma è,
peraltro, rafforzato con l’introduzione, al c.4, del divieto di
assunzioni in mancanza di riduzione di organici[1] .Quanto alle
disposizioni specifiche riferite al rapporto di lavoro di particolare
rilevanza in merito al personale non dirigente, la novità introdotta al
c.29 dell’art 1 che sostanzialmente disciplina un vero e proprio
trasferimento dei dipendenti pubblici pur se la norma utilizza il
termine di ” spostamento del luogo di effettuazione della prestazione
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Questi infatti ( ad esclusione dei magistrati) su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto”.
La disposizione prevede altresì che” nelle more
della disciplina contrattuale si fa riferimento
ai criteri datoriali, oggetto di informativa
preventiva, e il trasferimento e' consentito in
ambito del territorio regionale di
riferimento[2]. A ben vedere la norma attribuisce in capo alla P.A un
ampia discrezionalità di disporre il trasferimento del dipendente,
vincolata, in ogni caso, al rispetto di taluni criteri che si fondano
sugli strumenti di programmazione del ciclo della performance di cui al
D.lgs.n.150/2009 ; infatti il trasferimento potrà essere disposto in
considerazione del piano della performance e dei piani di
razionalizzazione di cui all’ art 16 c.4,5,6 della L.111 del 15 luglio
2011 richiamati espressamente. Si noti come la norma qui non riconduca
la possibilità del trasferimento agli obiettivi “non conseguiti”
desumibili all’esito del processo di valutazione dei dipendenti, ma
alle risultanze del piano della performance nella sua fase di
programmazione di cui all’art 10 del D.lgs.n.150/2009. Medesima
considerazione può essere fatta in merito ai piani di razionalizzazione
che potrebbero condurre, ugualmente, ad un provvedimento di
trasferimento del dipendente di un ufficio, pur in presenza di quei
risparmi certificati previsti dalla legge, perché ritenuti funzionali
all’obiettivo di razionalizzazione di quella struttura.
Quanto alle relazioni sindacali la norma rinvia a criteri ed ambiti di trasferimento da decidere in sede di contrattazione collettiva, operando con ciò una di quelle deleghe esplicite richiamate nella parte seconda del nuovo art 40 del D.lgs n.165/2001, e che riguardano, appunto, un’esplicita attribuzione al contratto nazionale di una materia sottratta “in primis” alla legislazione contrattata; probabilmente la ratio risiede nella circostanza che, tale partecipazione è stata ritenuta funzionale al sistema di razionalizzazione e di realizzazione di obiettivi di ottimizzazione della pubblica amministrazione, pur se in realtà, la disciplina del trasferimento del personale per esigenze attinenti al piano della performance e di razionalizzazione (del tutto facoltativi) sembrerebbe completamente estranea alla valutazione individuale e collettiva ,quale risultante dal ciclo di gestione della performance di cui al D.lgs.n.150/2009. In riferimento invece alla dirigenza, il c .18 sempre dell’art 1 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', in relazione a motivate esigenze organizzative, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia, ovvero, avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto”.
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