Lo spostamento del luogo di effettuazione della prestazione in funzione dei piani di razionalizzazione e di performance nel pubblico impiego

(Maurizio Danza)



E’ senza dubbio provvedimento di particolare importanza nel nuovo quadro di evoluzione del pubblico impiego la legge n.148 del 14 settembre 2011 (di conversione del  D.L. 13 agosto 2011 n.138 ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), incidendo su materie di particolare interesse nel mondo del lavoro. L’art.1 c.3 esprime la preoccupazione del legislatore  in riferimento al tema della riduzione della spesa pubblica: a tal proposito la disposizione che obbliga in primis le pubbliche amministrazioni, sia per dirigenti che per personale non dirigente, ad apportare, previa rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e  delle  relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10 %  ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca. Tale obiettivo imposto dalla norma è, peraltro, rafforzato con l’introduzione, al c.4, del divieto di assunzioni in mancanza di riduzione di organici[1] .Quanto alle disposizioni specifiche riferite al rapporto di lavoro di particolare rilevanza in merito al personale non dirigente, la novità introdotta al c.29 dell’art 1 che sostanzialmente disciplina un vero e proprio trasferimento dei dipendenti pubblici pur se la norma utilizza il termine di ” spostamento del luogo di effettuazione della prestazione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Questi infatti ( ad esclusione dei magistrati) su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla base di motivate esigenze, tecniche organizzative e  produttive  con riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani   di razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla contrattazione collettiva di comparto”.

La disposizione prevede altresì che” nelle  more  della  disciplina contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito del  territorio  regionale  di  riferimento[2]. A ben vedere la norma attribuisce in capo alla P.A un ampia discrezionalità di disporre il trasferimento del dipendente, vincolata, in ogni caso, al rispetto di taluni criteri che si fondano sugli strumenti di programmazione del ciclo della performance di cui al D.lgs.n.150/2009 ; infatti il trasferimento potrà essere disposto in considerazione del piano della performance e dei piani di razionalizzazione di cui all’ art 16 c.4,5,6 della L.111 del 15 luglio 2011 richiamati espressamente. Si noti come la norma qui non riconduca la possibilità del trasferimento agli obiettivi “non conseguiti” desumibili all’esito del processo di valutazione dei dipendenti, ma alle risultanze del  piano della performance nella sua fase di programmazione di cui all’art 10 del D.lgs.n.150/2009. Medesima considerazione può essere fatta in merito ai piani di razionalizzazione che potrebbero condurre, ugualmente, ad un provvedimento di trasferimento del dipendente di un ufficio, pur in presenza di quei risparmi certificati previsti dalla legge, perché ritenuti funzionali all’obiettivo di razionalizzazione di quella struttura.

Quanto alle relazioni sindacali la norma rinvia a criteri ed ambiti di trasferimento da decidere in sede di contrattazione collettiva, operando con ciò una di quelle deleghe esplicite richiamate nella parte seconda del nuovo art 40 del D.lgs n.165/2001, e che riguardano, appunto, un’esplicita attribuzione al contratto nazionale di una materia sottratta “in primis” alla legislazione contrattata; probabilmente la ratio risiede nella circostanza che, tale partecipazione è stata ritenuta funzionale al sistema di razionalizzazione e di realizzazione di obiettivi di ottimizzazione della pubblica amministrazione, pur se in realtà, la disciplina del trasferimento del personale per esigenze attinenti al piano della performance e di razionalizzazione (del tutto facoltativi) sembrerebbe completamente estranea alla valutazione individuale e collettiva ,quale  risultante dal ciclo di gestione della performance di cui al D.lgs.n.150/2009. In riferimento invece alla dirigenza, il c .18 sempre dell’art 1 prevede che le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,  possono  disporre,  nei  confronti del personale appartenente alla carriera  prefettizia,  ovvero,  avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico  prima  della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o dal contratto”.

.